Art. 3.

  Con  decreti  del  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
superiore  di  sanita',  sono  indicati per i materiali e gli oggetti
destinati   a  venire  a  contatto  con  le  sostanze  alimentari:  i
componenti  consentiti  nella  loro  produzione,  i loro requisiti di
purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali
e  gli  oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneita'
all'uso  cui  sono destinati, nonche' le limitazioni, le tolleranze e
le  condizioni  di  impiego  sia per i limiti di contaminazione degli
alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
  Per  i  materiali  e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di
cellulosa  rigenerata,  di  carta  e  carbone,  di vetro e di acciaio
inossidabile,   valgono   le   disposizioni   contenute  nei  decreti
ministeriali  31  marzo  1973,  3  agosto 1974, 13 settembre 1975, 18
giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.
  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio  superiore di
sanita',  procede  all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai
decreti di cui ai precedenti commi.
  I  materiali  elencati  alle  lettere  da a) ad e) dell'articolo 11
della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  devono  corrispondere alle
prescrizioni  di composizione e cessione in esse contenute fino a che
non  vengano  diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di
cui al primo comma.
  I   contravventori   alle   disposizioni   contenute   nei  decreti
ministeriali  di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione
penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283.