Art. 4.

  I  materiali  e gli oggetti, disciplinati dal presente decreto, non
ancora  entrati  in contatto con i prodotti alimentari, devono essere
posti  in  commercio con le indicazioni e le modalita' previste con i
decreti del Ministro della sanita' 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.
  Il  Ministro  della sanita' puo' apportare le necessarie variazioni
ai decreti di cui al precedente comma.
  I   contravventori   alle   disposizioni   contenute   nei  decreti
ministeriali  di  cui ai precedenti commi sono puniti con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  L.  500.000  (cinquecentomila) a lire
5.000.000 (cinque milioni).