Art. 4. I materiali e gli oggetti, disciplinati dal presente decreto, non ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari, devono essere posti in commercio con le indicazioni e le modalita' previste con i decreti del Ministro della sanita' 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981. Il Ministro della sanita' puo' apportare le necessarie variazioni ai decreti di cui al precedente comma. I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui ai precedenti commi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 (cinquecentomila) a lire 5.000.000 (cinque milioni).