Art. 5.

  Il   Ministro   della  sanita',  sentita  la  commissione  prevista
dall'articolo  21  della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con
propri  decreti,  i  metodi  ufficiali  di  analisi  dei materiali ed
oggetti  di  cui  al  presente  decreto nonche' particolari metodiche
relative al prelievo dei campioni.