Art. 6. 
 
  Fermo restando il divieto di  cui  al  precedente  articolo  2,  la
produzione di materiali ed  oggetti  destinati  all'esportazione  con
caratteristiche  difformi  da  quelle   stabilite   con   i   decreti
ministeriali di cui all'articolo 3 e' subordinata  all'obbligo  della
comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente  in  base
agli ordinamenti regionali. 
  I contravventori dell'obbligo previsto dal  precedente  comma  sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 
5.000.000.