Art. 7. 
 
  Per l'adeguamento ai nuovi  oneri  di  etichettatura  previsti  nei
decreti del Ministro della sanita' 2 dicembre 1980 e 25 giugno  1981,
cui devono uniformarsi tutti i materiali e gli  oggetti  destinati  a
venire a contatto con gli alimenti, sono concessi sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.