Art. 10.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1983, la sovrattassa annua dovuta per le
autovetture  e  per  gli  autoveicoli  per  il trasporto promiscuo di
persone  e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge  8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'articolo 9
del   decreto-legge   23   dicembre  1977,  n.  936,  convertito  con
modificazioni,  nella  legge  23 febbraio 1978, n. 38, e' aumentata a
lire ventisettemila per ogni CV fiscale di potenza del motore.
  L'aumento  previsto  dal  precedente  comma  non  si  applica  alle
autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone
e  cose  con  potenza fiscale fino a 15 CV per i quali la sovrattassa
minima annua e' stabilita in lire trecentomila.
  Coloro  che  hanno  gia'  versato  il  tributo  per  periodi  fissi
dell'anno  1983, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali
periodi  nei  termini  e  con  le modalita' che saranno stabiliti con
decreto  del  Ministro  delle  finanze. Con lo stesso decreto saranno
altresi'  stabiliti  i termini e le modalita' per la regolarizzazione
delle   posizioni  di  coloro  che  hanno  corrisposto  la  tassa  di
circolazione  per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in
vigore  del  decreto-legge  21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che
alla  data  del  31  dicembre  1982  non hanno versato, in tutto o in
parte,  la  maggiorazione  dell'80 per cento prevista dall'articolo 2
del   decreto-legge   22  dicembre  1981,  n.  787,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.