Art. 10. A decorrere dal 1 gennaio 1983, la sovrattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni CV fiscale di potenza del motore. L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 CV per i quali la sovrattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila. Coloro che hanno gia' versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto saranno altresi' stabiliti i termini e le modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.