Art. 11. Salvo quanto previsto dal quarto comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario. L'aumento previsto dal primo comma si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento puo' essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1), 2), 3), 4) e 5), lettera a), del n. 115 della tariffa annessa al citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a L. 15.000, 12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5), lettera b), sono elevate a L. 23.000 per tassa di rilascio e a L. 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale potra' essere corrisposta anche con le normali marche di concessioni governative da annullarsi a cura del contribuente.