Art. 11.

  Salvo  quanto previsto dal quarto comma, le tasse sulle concessioni
governative  previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni
e integrazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle
tasse  previste  dai  numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonche'
dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno
1973, n. 312.
  I  nuovi  importi  di  tassa  vanno  arrotondati  alle  mille  lire
superiori.  Nei  casi  in cui il pagamento deve essere effettuato con
applicazione  di  marche  e  manchino  o non siano reperibili i tagli
idonei  a  formare  l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o
dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario.
  L'aumento  previsto  dal  primo  comma  si applica alle tasse sulle
concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito
nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni,
scade  successivamente  al  30  dicembre  1982. L'aumento puo' essere
versato,  senza applicazione di sanzioni, entro quindici giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.
  Dal  1  gennaio  1983  le  tasse  sulle concessioni governative, di
rilascio  e  annuali,  relative  alle  patenti  di  guida  di  cui ai
sottonumeri 1), 2), 3), 4) e 5), lettera a), del n. 115 della tariffa
annessa  al  citato  decreto  n.  641,  e  successive modificazioni e
integrazioni,  sono  rispettivamente  elevate  a  L.  15.000, 12.000,
11.000,  11.000  e  12.000; le tasse sulle concessioni governative di
cui al sottonumero 5), lettera b), sono elevate a L. 23.000 per tassa
di  rilascio  e a L. 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa
annuale  potra'  essere  corrisposta  anche  con le normali marche di
concessioni governative da annullarsi a cura del contribuente.