Art. 12.

  Per  gli  immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni,
per  i  quali  sia  gia'  scaduto al 1 gennaio 1983 o venga a scadere
entro  il  31 dicembre 1983 un quinquennio dalla data dell'acquisto o
di  compimento  del  precedente decennio e' dovuta l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili.
  L'imposta  e' commisurata all'incremento di valore verificatosi nel
periodo  compreso  tra  la  data  di  acquisto  o  di  compimento del
precedente  decennio  ed  il  1  gennaio 1983 o la successiva data di
compimento   del   quinquennio  nel  corso  dell'anno  1983.  Per  la
determinazione  della differenza imponibile si applicano i criteri di
cui  all'art.  6  del predetto decreto n. 643, assumendo quale valore
finale  quello  venale  del bene al 1 gennaio 1983 od alla successiva
data  di  compimento  del  quinquennio e quale valore iniziale quello
alla  data dell'acquisto o della precedente tassazione determinato ai
sensi  dello  stesso articolo. Qualora per il precedente decennio non
sia  stata  applicata  l'imposta  di  cui all'articolo 3 dello stesso
decreto n. 643, e successive modificazioni, si assume come valore
  iniziale  quello  venale  alla  data  di  compimento  del  decennio
  medesimo.
La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai
sensi  dei  precedenti  commi  deve essere presentata entro i novanta
giorni  successivi  al compimento del quinquennio, ovvero entro il 31
marzo  1983  per  gli  immobili  per  i quali il quinquennio sia gia'
scaduto il 1 gennaio 1983.
  L'imposta  di  cui  ai  commi precedenti e' corrisposta a titolo di
acconto  di quella successivamente dovuta ai sensi degli articoli 2 e
3  del  predetto  decreto  n.  643, e successive modificazioni, e non
costituisce precedente tassazione.
  Per  quanto  non  previsto  dai  commi  precedenti  si applicano le
disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni,
relative all'imposta per decorso del decennio.