Art. 12. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per i quali sia gia' scaduto al 1 gennaio 1983 o venga a scadere entro il 31 dicembre 1983 un quinquennio dalla data dell'acquisto o di compimento del precedente decennio e' dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'imposta e' commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o di compimento del precedente decennio ed il 1 gennaio 1983 o la successiva data di compimento del quinquennio nel corso dell'anno 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'art. 6 del predetto decreto n. 643, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1 gennaio 1983 od alla successiva data di compimento del quinquennio e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione determinato ai sensi dello stesso articolo. Qualora per il precedente decennio non sia stata applicata l'imposta di cui all'articolo 3 dello stesso decreto n. 643, e successive modificazioni, si assume come valore iniziale quello venale alla data di compimento del decennio medesimo. La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti commi deve essere presentata entro i novanta giorni successivi al compimento del quinquennio, ovvero entro il 31 marzo 1983 per gli immobili per i quali il quinquennio sia gia' scaduto il 1 gennaio 1983. L'imposta di cui ai commi precedenti e' corrisposta a titolo di acconto di quella successivamente dovuta ai sensi degli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, e non costituisce precedente tassazione. Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.