Art. 13. E' istituita una imposta erariale di consumo sui prodotti elencati nella tabella annessa al presente decreto nella misura del 16 per cento del valore calcolato, per quelli di produzione nazionale, sul prezzo di vendita addebitato dal produttore in fattura, e, per quelli di provenienza estera, sullo stesso valore imponibile sul quale si applica l'imposta sul valore aggiunto all'importazione. I produttori nazionali devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi dei prodotti assoggettati alla imposta di cui al precedente comma, venduti mensilmente. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce. Entro lo stesso termine l'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale e copia della relativa quietanza deve essere allegata alla predetta dichiarazione. Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarita' delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base di accertamenti, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Per la merce di provenienza estera l'imposta e' dovuta dall'importatore all'atto dell'importazione ed e' accertata e riscossa dalle dogane. Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi di produzione e di deposito sia negli esercizi di vendita. L'imposta non e' dovuta sui prodotti esportati.