Art. 13.

  E'  istituita una imposta erariale di consumo sui prodotti elencati
nella  tabella  annessa  al  presente decreto nella misura del 16 per
cento  del  valore calcolato, per quelli di produzione nazionale, sul
prezzo di vendita addebitato dal produttore in fattura, e, per quelli
di  provenienza  estera,  sullo stesso valore imponibile sul quale si
applica l'imposta sul valore aggiunto all'importazione.
  I  produttori nazionali devono presentare agli uffici tecnici delle
imposte  di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi
dei  prodotti  assoggettati  alla imposta di cui al precedente comma,
venduti mensilmente. La dichiarazione deve essere presentata entro il
mese  successivo  a  quello  cui  essa  si riferisce. Entro lo stesso
termine  l'imposta  deve  essere  versata  alla  sezione di tesoreria
provinciale  e  copia  della  relativa quietanza deve essere allegata
alla predetta dichiarazione.
  Gli  uffici  tecnici  delle imposte di fabbricazione controllano la
regolarita'  delle  dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla
base di accertamenti, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore
imposta dovuta.
  Per   la   merce   di   provenienza   estera  l'imposta  e'  dovuta
dall'importatore   all'atto   dell'importazione  ed  e'  accertata  e
riscossa dalle dogane.
  Ai   fini  dell'applicazione  dell'imposta  prevista  dal  presente
articolo,  l'Amministrazione  finanziaria  ha facolta' di procedere a
verifiche  e riscontri sia nei luoghi di produzione e di deposito sia
negli esercizi di vendita.
  L'imposta non e' dovuta sui prodotti esportati.