Art. 14.

  L'azione  per  il  recupero  dell'imposta  istituita  ai  sensi del
precedente  articolo  13  si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
  La   prescrizione   per   l'azione  del  recupero  dell'imposta  e'
interrotta  dall'esercizio  dell'azione  penale  ed  il nuovo termine
inizia  a  decorrere  dalla data in cui la sentenza o il decreto sono
divenuti definitivi.
  Il  credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio
sui  prodotti,  sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli
impianti di produzione ed e' preferito ad ogni altro credito.
  Il   diritto  al  rimborso  dell'imposta  indebitamente  pagata  si
prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.