Art. 14. L'azione per il recupero dell'imposta istituita ai sensi del precedente articolo 13 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta e' interrotta dall'esercizio dell'azione penale ed il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto sono divenuti definitivi. Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzione ed e' preferito ad ogni altro credito. Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.