Art. 15. Chiunque sottrae i prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal precedente articolo 13 e' punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta. Se l'imposta evasa supera lire 10 milioni, si applica, oltre alla multa, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di cui al secondo comma del precedente articolo 13 si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 13 e 16 del presente decreto e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento. Per i prodotti importati si applicano le norme sanzionatorie stabilite per i diritti di confine.