Art. 15.

  Chiunque   sottrae  i  prodotti  all'accertamento  o  al  pagamento
dell'imposta   prevista   dal   precedente  articolo  13  e'  punito,
indipendentemente  dal  pagamento del tributo evaso, con la multa dal
doppio al decuplo dell'imposta.
  Se  l'imposta  evasa supera lire 10 milioni, si applica, oltre alla
multa, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
  In  caso  di  omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di
cui al secondo comma del precedente articolo 13 si applica, salvo che
il  fatto  costituisca  reato,  la pena pecuniaria da lire 500 mila a
lire 5 milioni.
  L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 13
e 16 del presente decreto e' demandato, nei limiti delle attribuzioni
stabilite  dalla  legge  7  gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici
ufficiali  indicati  nel  capo  II  del titolo II della stessa legge,
anche   ai   funzionari   degli   uffici  tecnici  delle  imposte  di
fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.
  Per  i  prodotti  importati  si  applicano  le  norme sanzionatorie
stabilite per i diritti di confine.