Art. 18.

  Le  tasse  di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte
nei  termini,  con  le  modalita'  e  per  i  periodi fissi d'imposta
previsti  dalle disposizioni in materia di tassa di circolazione e si
applicano   con   i   criteri   stabiliti  per  quest'ultimo  tributo
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
  A  ciascun  periodo  fisso  corrisponde  un'obbligazione tributaria
autonoma.
  Gli uffici che curano la tenuta dei registri contemplati al secondo
comma   del   precedente   articolo   17  sono  tenuti  a  comunicare
all'Amministrazione    finanziaria    le   notizie   occorrenti   per
l'applicazione  del  tributo e per la individuazione del proprietario
del veicolo, nonche' le relative variazioni.
  Ove  il  Ministro  delle finanze si avvalga della facolta' prevista
dall'articolo   4   del   testo   unico   delle   leggi  sulle  tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  le  comunicazioni  di cui al
precedente   comma   devono  essere  inviate  al  competente  ufficio
dell'Automobile club d'Italia.