Art. 18. Le tasse di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte nei termini, con le modalita' e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Gli uffici che curano la tenuta dei registri contemplati al secondo comma del precedente articolo 17 sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo, nonche' le relative variazioni. Ove il Ministro delle finanze si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile club d'Italia.