Art. 19.

  La  perdita  del possesso del veicolo o dell'autoscafo per fatto di
terzo   o   la   indisponibilita'   dei  medesimi  per  provvedimento
dell'autorita'  giudiziaria o della pubblica amministrazione annotate
nei  registri  indicati  al  secondo comma del precedente articolo 17
fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi di
  imposta   successivi   a   quello   in   cui  e'  stata  effettuata
  l'annotazione.
L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in
corso alla data della cancellazione dell'annotazione.
  Nel  caso in cui sia venuto meno il possesso del disco contrassegno
attestante  l'avvenuto  pagamento  della tassa, il relativo duplicato
deve  essere  richiesto  all'ufficio  o  ente  cui  e'  demandata  la
riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire
tremila  spettante  al  predetto  ufficio o ente in luogo del diritto
fisso  previsto  dall'articolo  16  del  decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.