Art. 19. La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per fatto di terzo o la indisponibilita' dei medesimi per provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione annotate nei registri indicati al secondo comma del precedente articolo 17 fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in corso alla data della cancellazione dell'annotazione. Nel caso in cui sia venuto meno il possesso del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa, il relativo duplicato deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.