Art. 2. Per il periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non e' ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista rispettivamente dall'articolo 50, terzo comma, e dall'articolo 72, primo comma, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per lo stesso periodo di imposta la percentuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' elevata dal sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 72-bis del medesimo decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e dal 50 al 55 per cento.