Art. 2. 
 
  Per il periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di
lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non e' ammessa  la
deduzione forfettaria dei costi ed  oneri  non  documentati  prevista
rispettivamente dall'articolo 50, terzo comma,  e  dall'articolo  72,
primo comma, n. 12, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e successive  modificazioni.  Per  lo  stesso
periodo  di  imposta  la  percentuale   di   cui   all'ultimo   comma
dell'articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni,  e'  elevata  dal
sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui  alle  lettere
a), b), c) e d) del primo comma  dell'articolo  72-bis  del  medesimo
decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento,  dal  15
al 20 per cento e dal 50 al 55 per cento.