Art. 21.

  L'azione  dell'Amministrazione  finanziaria  per  il recupero delle
tasse di cui al precedente articolo 17 e delle penalita' si prescrive
con  il  decorso  di cinque anni dal termine utile per l'assolvimento
del tributo.
  Nello  stesso  termine  si prescrive il diritto del contribuente al
rimborso del tributo indebitamente corrisposto.