Art. 22.

  Le  disposizioni  previste dagli articoli dal 17 al 24 si applicano
anche alla tassa regionale di circolazione.
  Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui   al  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 febbraio
1953,  n.  39,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, nonche'
quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.