Art. 22. Le disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 24 si applicano anche alla tassa regionale di circolazione. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.