Art. 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: all'articolo 7, quarto comma, le parole "e agli articoli 25 e 28" sono sostituite con le parole: "e agli articoli 25, 25-bis e 28"; all'articolo 21, secondo comma, le parole "dell'articolo 25" sono sostituite con le parole: "degli articoli 25 e 25-bis"; dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente articolo: Articolo 25-bis - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio. - "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui e' stata operata. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti."; all'articolo 29, ultimo comma, le parole "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 26, quinto comma, e 28" sono sostituite con le parole: "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26, quinto comma, e 28". Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 3, primo comma, numero 1), le parole "degli articoli 23, 24, 25 e 28" sono sostituite con le parole: "degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28". Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni, si applicano sulle provvigioni corrisposte a partire dal 1 gennaio 1983.