Art. 3.

  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni ed integrazioni:
    all'articolo 7, quarto comma, le parole "e agli articoli 25 e 28"
sono sostituite con le parole: "e agli articoli 25, 25-bis e 28";
    all'articolo 21, secondo comma, le parole "dell'articolo 25" sono
sostituite con le parole: "degli articoli 25 e 25-bis";
    dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente articolo:
  Articolo 25-bis - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di
commissione,  di  agenzia,  di  mediazione  e  di  rappresentanza  di
commercio.  -  "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23,
che  corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni
anche  occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione  e di rappresentanza di commercio, devono operare all'atto
del  pagamento  una  ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche o dell'imposta sul
reddito  delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa.
  La  ritenuta  e'  scomputata  dall'imposta  relativa  al periodo di
imposta in cui e' stata operata.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche alle
provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.";
    all'articolo  29,  ultimo  comma, le parole "di cui agli articoli
24,  primo  comma, 25, 26, quinto comma, e 28" sono sostituite con le
parole: "di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26, quinto
comma, e 28".
  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    all'articolo 3, primo comma, numero 1), le parole "degli articoli
23,  24,  25 e 28" sono sostituite con le parole: "degli articoli 23,
24, 25, 25-bis e 28".
  Le   disposizioni  di  cui  all'articolo  25-bis  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  29  settembre  1973,  numero  600,  e
successive  modificazioni, si applicano sulle provvigioni corrisposte
a partire dal 1 gennaio 1983.