Art. 4.

  Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 settembre
  1982,  n.  683,  si  applicano anche ai redditi posseduti nell'anno
  1983.
Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1983 i
sostituti  d'imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori
detrazioni  previste dal primo comma non oltre il mese di marzo dello
stesso  anno  eseguendo  altresi'  entro  lo stesso termine eventuali
conguagli relativi al periodo decorso dal 1 gennaio 1983.
  Con effetto dal 1 gennaio 1983 l'ulteriore detrazione di imposta di
L. 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n.  787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n.  52, e' elevata a L. 180.000 e l'importo di L. 3.500.000, previsto
dallo stesso articolo, e' elevato a L. 4.500.000.