Art. 4. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683, si applicano anche ai redditi posseduti nell'anno 1983. Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1983 i sostituti d'imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dal primo comma non oltre il mese di marzo dello stesso anno eseguendo altresi' entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1 gennaio 1983. Con effetto dal 1 gennaio 1983 l'ulteriore detrazione di imposta di L. 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, e' elevata a L. 180.000 e l'importo di L. 3.500.000, previsto dallo stesso articolo, e' elevato a L. 4.500.000.