Art. 5. 
 
  Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico  della
legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1984.  E'
fatta comunque salva  la  facolta'  del  Ministro  delle  finanze  di
provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla
soppressione  di  alcuni  degli  uffici  distrettuali  delle  imposte
dirette inclusi nella tabella A allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. 
  In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni e integrazioni, il  versamento  delle
ritenute alla fonte sui  redditi  di  cui  all'articolo  26,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, maturati nell'anno  1982,  ancorche'  non  corrisposti,  puo'
essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del  periodo
di  imposta  dei  soggetti  eroganti.  La  disposizione  ha   effetto
esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide  con
l'anno solare.