Art. 5. Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1984. E' fatta comunque salva la facolta' del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare.