Art. 9.

  Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e
valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno
1960,  n.  589,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto
1960,  n.  826,  come  modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947,
sono quadruplicate.
  Per  i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente,
di  durata  superiore  a  135  giorni,  le  aliquote delle tasse sono
stabilite  in  misura  doppia  di  quelle dovute per i corrispondenti
contratti di durata inferiore.
  Restano  ferme  le  agevolazioni riguardanti i contratti a contanti
aventi  per  oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo
Stato.
  L'importo  minimo  delle  tasse  speciali sui contratti di borsa e'
stabilito in lire cento.