Art. 3.

  In relazione al disposto dell'articolo 12, sesto comma, della legge
20  maggio  1982,  n. 270, nelle scuole di ogni ordine e grado non si
da'  luogo  a nuove istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione
scolastica  che  possano  comportare  comunque  un aumento del numero
delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.
  Ai  fini  di cui al precedente comma si puo' derogare al limite del
numero  massimo  di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la
costituzione di ciascuna classe.
  Il conferimento delle supplenze e' consentito subordinatamente alla
completa   utilizzazione  del  personale  delle  dotazioni  organiche
aggiuntive  a  norma  dell'articolo  14, ultimo comma, della legge 20
maggio  1982,  n.  270,  da  effettuarsi  prima  delle  operazioni di
sostituzione  previste  dallo  stesso  articolo  14,  lettera  f), e,
comunque,  alla  completa  utilizzazione del personale che risulti in
situazione soprannumeraria.