Art. 3. In relazione al disposto dell'articolo 12, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di ogni ordine e grado non si da' luogo a nuove istituzioni ne' ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83. Ai fini di cui al precedente comma si puo' derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe. Il conferimento delle supplenze e' consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, lettera f), e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.