Art. 4.

  Con   decorrenza  dal  1  gennaio  1983,  l'indennita'  integrativa
speciale,  di  cui  alla  legge  27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni  e  integrazioni, per il personale docente non di ruolo
che   abbia   un  numero  di  ore  inferiore  all'orario  settimanale
obbligatorio  di  servizio  previsto dall'articolo 88 del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente,
per  la  scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e
dall'articolo  9  della  legge  9  agosto 1978, n. 463, per la scuola
materna,  e'  dovuta  in  proporzione, analogamente a quanto previsto
dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  La  disposizione  di  cui  al precedente comma si applica a tutti i
rapporti  di  lavoro,  con  orario  settimanale di servizio di durata
inferiore  a  quello  normalmente  previsto  per  la  categoria, che,
secondo  le  disposizioni  vigenti,  danno titolo alla corresponsione
dell'indennita' integrativa speciale.