Art. 4. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, e' dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale.