Art. 5.

  A  decorrere  dall'anno  scolastico 1982-83, in deroga alle vigenti
disposizioni  e  fino  a  quando non sara' diversamente stabilito, la
retribuzione   per   le  supplenze  temporanee,  a  qualsiasi  titolo
conferite  e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al numero
delle ore di servizio di insegnamento effettivamente prestato.