Art. 6.

  L'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974,   n.   417,  e'  abrogato,  fatta  salva  la  partecipazione  a
commissioni;  nei  casi  in  cui  si  renda  strettamente  necessario
consentire, l'esonero dal servizio, esso non potra' eccedere di volta
in volta il limite massimo di sei giorni.
  Gli  esoneri  dall'insegnamento  gia' autorizzati cessano alla data
fissata dal provvedimento autorizzativo.
  L'utilizzazione  di  personale  prevista  dall'articolo  14, decimo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' sospesa fino all'inizio
dell'anno  scolastico  1986-87,  salvo  per il personale previsto dal
sesto  comma  di  detto  articolo  e  per  quello comunque utilizzato
nell'amministrazione scolastica.