Art. 6. L'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' abrogato, fatta salva la partecipazione a commissioni; nei casi in cui si renda strettamente necessario consentire, l'esonero dal servizio, esso non potra' eccedere di volta in volta il limite massimo di sei giorni. Gli esoneri dall'insegnamento gia' autorizzati cessano alla data fissata dal provvedimento autorizzativo. L'utilizzazione di personale prevista dall'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' sospesa fino all'inizio dell'anno scolastico 1986-87, salvo per il personale previsto dal sesto comma di detto articolo e per quello comunque utilizzato nell'amministrazione scolastica.