Art. 10. Indennita' di malattia e maternita' A decorrere dal 1 gennaio 1983, le prestazioni economiche per malattia sono corrisposte per un periodo non superiore a quello di attivita' lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento indennizzabile e per il quale sia dovuto il relativo contributo. Il periodo indennizzabile non puo' eccedere, in ogni caso, il limite massimo di durata previsto dalle vigenti disposizioni. Non possono essere corrisposte indennita' economiche di malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro non puo' corrispondere l'indennita' economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le indennita' relative a un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nel caso in cui il lavoratore nell'arco dei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, l'indennita' economica e' concessa per un periodo massimo di trenta giorni ed e' corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili. I lavoratori agricoli iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno stesso. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo' eccedere i limiti di durata massima previsti in materia. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle lavoratrici madri ai fini dell'erogazione delle indennita' economiche di maternita' previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternita', il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla predisposizione degli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'intesa tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro i trenta giorni successivi all'adozione delle convenzioni, le unita' sanitarie locali predispongono un servizio idoneo ad assicurare, entro i tre giorni dalla richiesta, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro. L'omesso apprestamento del servizio entro il termine prefissato comporta l'immediata nomina di un commissario che provvede entro i successivi trenta giorni.