Art. 10. 
 
                 Indennita' di malattia e maternita' 
 
  A decorrere dal 1  gennaio  1983,  le  prestazioni  economiche  per
malattia sono corrisposte per un periodo non superiore  a  quello  di
attivita'  lavorativa  nei  dodici  mesi  immediatamente   precedenti
l'evento indennizzabile  e  per  il  quale  sia  dovuto  il  relativo
contributo. 
  Il periodo indennizzabile non  puo'  eccedere,  in  ogni  caso,  il
limite massimo di durata previsto dalle vigenti disposizioni. 
  Non possono essere corrisposte indennita'  economiche  di  malattia
per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. 
  Il datore di lavoro non puo' corrispondere  l'indennita'  economica
di malattia per un numero di giornate superiore a  quelle  effettuate
dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le indennita' relative  a  un
maggior  numero  di  giornate  indennizzabili  sono  corrisposte   al
lavoratore  direttamente  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale. 
  Nel  caso  in  cui  il  lavoratore  nell'arco   dei   dodici   mesi
immediatamente precedenti non possa  far  valere  periodi  lavorativi
superiori a trenta giorni, l'indennita' economica e' concessa per  un
periodo  massimo  di  trenta  giorni  ed   e'   corrisposta,   previa
comunicazione  del  datore  di  lavoro,  direttamente   dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale. 
  Il periodo di malattia di cui al precedente  comma  si  computa  ai
fini del limite massimo delle giornate indennizzabili. 
  I lavoratori agricoli  iscritti  o  aventi  diritto  all'iscrizione
negli  elenchi  nominativi  di  cui  all'articolo  7,  n.   5),   del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto per ciascun anno alle
prestazioni di cui ai commi precedenti  per  un  numero  di  giornate
corrispondente  a   quello   risultante   dall'anzidetta   iscrizione
nell'anno stesso. In ogni caso il  periodo  indennizzabile  non  puo'
eccedere i limiti di durata massima previsti in materia. 
  Le norme di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  anche  alle
lavoratrici madri ai fini dell'erogazione delle indennita' economiche
di maternita' previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204. 
  Ai fini dei controlli sullo stato di  salute  dei  soggetti  aventi
titolo alle prestazioni economiche di malattia e  di  maternita',  il
Ministro della sanita', di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  provvede  alla   predisposizione   degli
schemi-tipo  di   convenzione   di   cui   all'articolo   8-bis   del
decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con  modificazioni,
nella legge 27 giugno 1981, n.  331,  nei  casi  in  cui  gli  schemi
suddetti non siano stati elaborati d'intesa tra l'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale  e  le   regioni   entro   trenta   giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge. 
  Entro i trenta giorni successivi all'adozione delle convenzioni, le
unita'  sanitarie  locali  predispongono  un   servizio   idoneo   ad
assicurare, entro i tre giorni dalla richiesta,  il  controllo  dello
stato  di  malattia  dei  lavoratori  dipendenti   per   tale   causa
assentatisi dal lavoro. 
  L'omesso apprestamento del servizio  entro  il  termine  prefissato
comporta l'immediata nomina di un commissario che  provvede  entro  i
successivi trenta giorni.