Art. 11. Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni A decorrere dal 1 febbraio 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo come sopra determinato. Dal computo dei redditi e' escluso il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu' pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo d'importo piu' elevato o, a parita' d'importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione e inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo e' garantita sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalita' indicate dalle gestioni previdenziali competenti, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio cumulato con quello del coniuge. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidata con decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati e' attribuito l'importo del trattamento minimo vigente al 31 gennaio 1983, maggiorato degli aumenti nel frattempo maturati in base alla perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante e' tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sara' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potra' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di prima attuazione del presente articolo, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.