Art. 11.

  Disciplina dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni

  A  decorrere  dal  1  febbraio  1983  l'integrazione al trattamento
minimo   delle   pensioni   a   carico   dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti,  delle  gestioni  sostitutive, esonerative ed
esclusive  della  medesima,  nonche'  delle  gestioni  speciali per i
commercianti,  gli  artigiani,  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
coloni,  della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che
posseggano  redditi  propri  assoggettabili  all'imposta  sul reddito
delle   persone   fisiche  per  un  importo  superiore  a  due  volte
l'ammontare   annuo   del   trattamento  minimo  del  Fondo  pensioni
lavoratori  dipendenti.  Per  i  soggetti  coniugati  e  non separati
legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il
reddito,  cumulato  con quello del coniuge, sia superiore a tre volte
l'importo  del trattamento minimo come sopra determinato. Dal computo
dei  redditi  e'  escluso  il  reddito  della casa di abitazione. Non
concorre   alla  formazione  dei  redditi  predetti  l'importo  della
pensione da integrare al trattamento minimo.
  Qualora  il  reddito  complessivo  risulti  inferiore all'anzidetto
limite,  l'integrazione  al minimo e' riconosciuta in misura tale che
non comporti il superamento del limite stesso.
  Fermi  restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel
caso  di  concorso  di  due  o piu' pensioni l'integrazione di cui ai
commi  stessi  spetta una sola volta ed e' liquidata sulla pensione a
carico  della gestione che eroga il trattamento minimo d'importo piu'
elevato  o,  a  parita' d'importo, della gestione che ha liquidato la
pensione  avente  decorrenza  piu' remota. Nel caso di titolarita' di
pensioni  dirette  ed  ai superstiti a carico della stessa gestione e
inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo
e'  garantita  sulla  sola pensione diretta, sempreche' non risultino
superati  i  predetti  limiti  di  reddito; nel caso in cui una delle
pensioni  risulti costituita per effetto di un numero di settimane di
contribuzione  obbligatoria,  effettiva  e  figurativa con esclusione
della  contribuzione  volontaria  e  di  quella  afferente  a periodi
successivi  alla  data  di decorrenza della pensione, non inferiore a
781,  l'integrazione  al  trattamento  minimo  spetta su quest'ultima
pensione.
  Per   l'accertamento   del  reddito  di  cui  al  primo  comma  gli
interessati   devono   presentare   alle  gestioni  previdenziali  di
competenza  la  dichiarazione  di  cui all'articolo 24 della legge 13
aprile 1977, n. 114.
  Le  pensioni  aventi  decorrenza  anteriore al 31 gennaio 1983, nel
caso  in  cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui
ai   precedenti   commi,   sono   escluse   dall'applicazione   delle
disposizioni  di  cui  ai  commi  primo,  secondo,  terzo  e  quarto,
limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data,
e   sono  soggette  alla  disciplina  della  perequazione  automatica
prevista  per  le  pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
  I  titolari  di  pensione  integrata  al  trattamento minimo avente
decorrenza   anteriore   al   31  gennaio  1983  hanno  l'obbligo  di
presentare,  entro  i  termini  e  con  le  modalita'  indicate dalle
gestioni  previdenziali  competenti, una dichiarazione da cui risulti
l'ammontare  annuo  del  reddito  proprio  cumulato  con  quello  del
coniuge.
  Le  disposizioni  di  cui  al  quinto  comma  si applicano anche ai
titolari  di  pensione  integrata al trattamento minimo liquidata con
decorrenza anteriore al 31 gennaio 1983, i quali superino i limiti di
reddito   di  cui  ai  precedenti  commi  successivamente  alla  data
predetta.
  In   tali  casi,  agli  interessati  e'  attribuito  l'importo  del
trattamento  minimo  vigente  al  31  gennaio  1983, maggiorato degli
aumenti  nel  frattempo maturati in base alla perequazione automatica
prevista  per  le  pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
  Le  disposizioni  di cui al presente articolo non si applicano alle
pensioni ai superstiti con piu' titolari.
  Chiunque  compia  dolosamente  atti  diretti a procurare a se' o ad
altri  la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante e'
tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di
sanzione   amministrativa,   una  somma  pari  al  doppio  di  quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato.
  Nei  casi  in  cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo
sia  stata  erogata  sulla  base di una dichiarazione non conforme al
vero,  ferme  restando  le  sanzioni  previste  dalle  leggi vigenti,
l'integrazione  stessa  sara'  annullata o rideterminata nella misura
effettivamente  spettante  e  la  somma  indebitamente erogata potra'
essere  recuperata  senza  tener  conto  dei  limiti  stabiliti dalla
normativa vigente in materia.
  Le  gestioni  previdenziali  potranno  procedere  al  recupero  sul
trattamento  di  pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di
prima  attuazione  del  presente  articolo, anche in deroga ai limiti
posti dalla normativa vigente.