Art. 12.

    Norme in materia di pensionamento anticipato e d'integrazione
                              salariale

  Il  termine  di  cui  agli  articoli 16, primo e quinto comma, e 18
della  legge  23  aprile  1981, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1983.
  L'articolo  2  della  legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato
nel  senso  che  la  sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non
preclude  il  diritto  all'eventuale  pensionamento anticipato di cui
agli  articoli  16,  17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37
della  legge  5  agosto  1981,  n. 416, ed al trattamento speciale di
disoccupazione  successivo  all'intervento  straordinario della Cassa
integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento
anticipato  e  per  il trattamento speciale di disoccupazione possono
essere  presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge.
  Le  norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n.
155,  devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del
rapporto    di    lavoro    dei    lavoratori   dipendenti   iscritti
nell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  gestita  dall'Ente  nazionale di previdenza ed assistenza
per   i  lavoratori  dello  spettacolo,  con  equiparazione  a  2.700
contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini
mensili ovvero settimanali.
  L'articolo  23  della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato
nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione
del  trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori
dipendenti   da   aziende   esercenti   attivita'  commerciale,  deve
sussistere  esclusivamente alla data di accertamento della situazione
di  crisi  dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto
comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.