Art. 12. Norme in materia di pensionamento anticipato e d'integrazione salariale Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1983. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali. L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attivita' commerciale, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.