Art. 2. Poteri degli ispettori di vigilanza Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro addetti alla vigilanza sono conferiti i poteri: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni; b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni. I funzionari, di cui al comma precedente, possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale all'ispettorato del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza; essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro addetti alla vigilanza l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, o forniscano notizie errate o incomplete, sono tenuti a versare agli istituti da cui dipendono i predetti funzionari, a titolo di sanzione amministrativa, rispettivamente, una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000 nonche' una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato. I funzionari di cui al primo comma sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo e' punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salve che il fatto costituisca piu' grave reato.