Art. 2. 
 
                 Poteri degli ispettori di vigilanza 
 
  Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  5  della  legge  22
luglio 1961, n. 628,  ai  funzionari  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro addetti alla vigilanza sono conferiti
i poteri: 
    a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti,
ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i
libri di matricola e paga, i documenti  equipollenti  ed  ogni  altra
documentazione,  compresa  quella  contabile,  che  abbia  diretta  o
indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e
l'erogazione delle prestazioni; 
    b) di assumere  dai  datori  di  lavoro,  dai  lavoratori,  dalle
rappresentanze sindacali aziendali,  dalle  organizzazioni  sindacali
dei lavoratori e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie
attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni,
agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione  delle
prestazioni. 
  I funzionari, di cui al comma precedente, possono anche  esercitare
gli altri poteri spettanti in  materia  di  previdenza  e  assistenza
sociale  all'ispettorato  del  lavoro,  ad  eccezione  di  quello  di
contestare contravvenzioni, e debbono,  a  richiesta,  presentare  un
documento   di   riconoscimento   rilasciato   dagli   istituti    di
appartenenza; essi devono porre la data e  la  firma  sotto  l'ultima
scritturazione del libro paga. 
  I datori di lavoro e i  loro  rappresentanti,  che  impediscano  ai
funzionari  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro addetti alla  vigilanza  l'esercizio  dei  poteri  di  cui  al
presente articolo, o forniscano notizie  errate  o  incomplete,  sono
tenuti  a  versare  agli  istituti  da  cui  dipendono   i   predetti
funzionari, a titolo di sanzione amministrativa, rispettivamente, una
somma da L. 100.000 a L. 1.000.000 nonche' una somma pari a L. 50.000
per ogni dipendente cui si riferisce  l'inadempienza,  salvo  che  il
fatto costituisca reato. 
  I funzionari di cui al primo comma  sono  tenuti  ad  osservare  il
segreto sui processi e sopra ogni altro  particolare  di  lavorazione
che venisse a loro conoscenza.  La  violazione  di  tale  obbligo  e'
punita con la pena stabilita dall'articolo  623  del  codice  penale,
salve che il fatto costituisca piu' grave reato.