Art. 4.

  Omesso versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali e
     assistenziali - Sanzione penale o disposizioni transitorie.

  L'omesso   versamento  nel  termine  delle  ritenute  previdenziali
operate  dai  datori  di  lavoro  sulle  retribuzioni  dei lavoratori
dipendenti,  e'  punito  a norma dell'articolo 646, ultimo comma, del
codice  penale.  La  permanenza  nel  reato  cessa,  oltre che con il
passaggio  in  giudicato della sentenza in ordine al medesimo, con il
versamento delle somme dovute e relativi accessori.
  Il  datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi o
dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il
termine  stabilito,  o  vi provvede in misura inferiore, e' tenuto al
versamento  di  una  somma  aggiuntiva  fino  a  quattro volte quella
dovuta,  per  la parte a proprio carico, e da due a quattro volte per
la  parte  a  carico  dei  lavoratori,  ferme  restando  le ulteriori
sanzioni amministrative e penali.
  Entro  il  30  giugno  1983,  il datore di lavoro, in regola con il
versamento  dei  contributi  per  il  periodo  dal 1 ottobre 1982, e'
ammesso  a  regolarizzare  la propria posizione debitoria relativa ai
periodi  di  paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e
l'obbligazione  per  sanzioni  amministrative  e per ogni altro onere
accessorio  connessi  con  la denuncia ed il versamento di contributi
stessi, ivi compresi, quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25
ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali.
  La  regolarizzazione  di  cui al comma precedente e' effettuata con
versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.
  Il  versamento  dei contributi puo' essere effettuato anche in rate
mensili  eguali  e  consecutive, in numero non superiore a sei, delle
quali la prima entro il 30 giugno 1983, con applicazione sull'importo
delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art.
13,   primo   comma,  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.
Il  mancato  versamento  anche di una sola rata comporta la decadenza
dai benefici economici di cui al precedente comma terzo.
  Per  le  imprese,  che  alla data del 30 giugno 1983, si trovano in
stato   di   amministrazione   controllata,   il   termine   per   la
regolarizzazione  della  posizione  debitoria e' differito all'ultimo
giorno    del    mese    successivo    a    quello    di   cessazione
dell'amministrazione controllata.
  La procedura di cui ai commi precedenti trova applicazione anche in
fase  di  contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso
di  soluzione  a  mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole
rate non ancora versate.
  Decade  dal  beneficio  di  cui  al  presente articolo il datore di
lavoro   che  omette  di  effettuare,  alle  scadenze  di  legge,  il
versamento  dei  contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il
periodo  compreso  tra la data di effettuazione del versamento di cui
al presente articolo ed il 31 dicembre 1983.
  Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalita'
per i versamenti.