Art. 4. Omesso versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali - Sanzione penale o disposizioni transitorie. L'omesso versamento nel termine delle ritenute previdenziali operate dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, e' punito a norma dell'articolo 646, ultimo comma, del codice penale. La permanenza nel reato cessa, oltre che con il passaggio in giudicato della sentenza in ordine al medesimo, con il versamento delle somme dovute e relativi accessori. Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma aggiuntiva fino a quattro volte quella dovuta, per la parte a proprio carico, e da due a quattro volte per la parte a carico dei lavoratori, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Entro il 30 giugno 1983, il datore di lavoro, in regola con il versamento dei contributi per il periodo dal 1 ottobre 1982, e' ammesso a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento di contributi stessi, ivi compresi, quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali. La regolarizzazione di cui al comma precedente e' effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 30 giugno 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al precedente comma terzo. Per le imprese, che alla data del 30 giugno 1983, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata. La procedura di cui ai commi precedenti trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate. Decade dal beneficio di cui al presente articolo il datore di lavoro che omette di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 dicembre 1983. Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalita' per i versamenti.