Art. 5. Denunce nominative Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, numero 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonche' di tutti i dati necessari alla applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modello predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al datore di lavoro che non provvede, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978 n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.