Art. 5.

                         Denunce nominative

  Il  datore  di  lavoro,  tenuto  alla denuncia ed al versamento dei
contributi  con  le  modalita'  previste nel decreto del Ministro del
lavoro  e  della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  13  marzo  1969, il quale non abbia
presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce
individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata
in  vigore  del  decreto-legge 6 luglio 1978, numero 352, convertito,
con   modificazioni,   nella  legge  4  agosto  1978,  n.  467,  deve
presentare,   per   tali   periodi,   una   denuncia  dei  lavoratori
interessati,  delle retribuzioni individuali, nonche' di tutti i dati
necessari  alla  applicazione  delle norme in materia di previdenza e
assistenza  sociale.  La  denuncia,  redatta  su  modello predisposto
dall'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  deve  essere
presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
  Al datore di lavoro che non provvede, entro il termine stabilito, a
quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provvede fornendo dati
infedeli   o   incompleti,  si  applicano  le  disposizioni  previste
all'articolo  4,  secondo  comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n.
352  convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978 n. 467,
e successive modificazioni ed integrazioni.