Art. 6.

   Denunce nominative dei lavoratori dipendenti da amministrazioni
                               Statali

  Il  termine  per  la  presentazione  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, da parte delle amministrazioni dello Stato, della
denuncia  nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio
1978,  n.  352,  convertito,  con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978,  n.  467,  e'  prorogato  al  31 dicembre di ciascun anno. Alla
stessa  data  e  prorogato  il  termine per la consegna ai lavoratori
della copia della denuncia predetta.
  Alle   amministrazioni   dello  Stato,  che  abbiano  presentato  o
presentino,  entro  il  31 dicembre 1983, le denunce nominative degli
anni  1978,  1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste
dal citato articolo 4.
  Alle  predette  amministrazioni  non  si  applicano,  altresi',  le
sanzioni  previste  dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n.
843,  qualora  abbiano  presentato  o  presentino, entro il 31 luglio
1983,  le  denunce  contributive  relative  a periodi di paga scaduti
anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge.