Art. 6. Denunce nominative dei lavoratori dipendenti da amministrazioni Statali Il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte delle amministrazioni dello Stato, della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e' prorogato al 31 dicembre di ciascun anno. Alla stessa data e prorogato il termine per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresi', le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 luglio 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.