Art. 7. Conferme di contribuzioni previdenziali Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1982 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1983, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma. 2-bis. 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1983 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1982 per la predetta categoria, ulteriormente aumentati secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per l'anno 1983 dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti e' confermato nella misura stabilita per l'anno 1982 ed e' soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1983.