Art. 7.

               Conferme di contribuzioni previdenziali

  Per  l'anno  1983  i  contributi base e di adeguamento dovuti dagli
artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e quelli relativi ai
coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni sono confermati nella misura
stabilita  per l'anno 1982 e sono soggetti alla variazione annuale di
cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
  In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano
confermate,  per l'anno 1983, le disposizioni di cui agli articoli 2,
secondo  e  terzo comma. 2-bis. 3, secondo, terzo e quinto comma, del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente
aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.
  I  contributi  dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del
primo  comma  dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.
33,  sono  determinati  per l'anno 1983 sulla base delle retribuzioni
medie  mensili  stabilite  nell'anno  1982 per la predetta categoria,
ulteriormente   aumentati  secondo  il  meccanismo  di  rivalutazione
previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
  Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per l'anno
1983  dagli  artigiani,  dagli  esercenti  attivita' commerciali, dai
coltivatori  diretti  e dai liberi professionisti e' confermato nella
misura  stabilita  per  l'anno  1982  ed  e' soggetto alla variazione
annuale  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.
  Le  maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma
dell'articolo  14-sexies  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sono  prorogate  fino  al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre
1983.