Art. 8.

 Accreditamento dei contributi settimanali ai fini delle prestazioni
                   previdenziali ed assistenziali

  Il  numero  dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori
dipendenti  nel  corso  dell'anno  solare,  ai fini delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 e' pari a
quello  delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in
base   alle   norme  che  disciplinano  l'accreditamento  figurativo,
sempreche'  risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per
ognuna  di  tali  settimane  una retribuzione non inferiore al 30 per
cento  dell'importo  del  trattamento  minimo  mensile  di pensione a
carico  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  in  vigore al 1
gennaio dell'anno considerato.
  In  caso  contrario  viene  accreditato  un  numero  di  contributi
settimanali  pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene
dividendo  la  retribuzione  complessivamente  corrisposta,  dovuta o
accreditata  figurativamente  nell'anno solare per la retribuzione di
cui  al  comma  precedente.  I  contributi  cosi'  determinati, ferma
restando  l'anzianita'  assicurativa,  sono  riferiti  ad  un periodo
comprendente  tante  settimane  retribuite,  o  che  hanno dato luogo
all'accreditamento  figurativo, per quanti sono i contributi medesimi
risalendo  a  ritroso  nel  tempo,  a decorrere dall'ultima settimana
lavorata o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
  Per  l'anno  di  presentazione della domanda di pensione, il numero
dei  contributi  settimanali  da  accreditare  ai  lavoratori  per il
periodo  compreso  tra  il primo giorno dell'anno stesso e la data di
decorrenza  della pensione si determina applicando le norme di cui ai
precedenti  commi  limitatamente  alle settimane comprese nel periodo
considerato  per  le  quali sia stata prestata attivita' lavorativa o
che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo.
  Le  disposizioni  di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma
del  presente  articolo  non  si  applicano  ai lavoratori addetti ai
servizi domestici e familiari e agli operai agricoli.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1983  il  primo  ed il secondo comma
dell'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai  fini  del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a  carico
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, nel corso di un
trimestre  solare il numero dei contributi settimanali da accreditare
al  lavoratore  e'  pari a quello delle settimane lavorate o comunque
retribuite  per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in
base  al  presente  decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti
una  contribuzione  media  corrispondente  ad  un  minimo  di  24 ore
lavorative.
  In  caso  contrario  sara'  accreditato  un  numero  di  contributi
settimanali  pari  al  quoziente,  arrotondato  per  eccesso,  che si
ottiene dividendo la contribuzione complessiva a 24 ore lavorative".
  A  decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo minimo della retribuzione
settimanale  sulla  quale sono commisurati i contributi volontari non
puo'  essere inferiore a quello della retribuzione media della classe
di  retribuzione  di  cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29
luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre   1981,  n.  537,  pari  o  immediatamente  inferiore  alla
retribuzione  settimanale  determinata  ai  sensi del primo comma del
presente articolo.
  L'importo  del  contributo  volontario  minimo  dovuto  da tutte le
categorie   di   prosecutori  volontari  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  e  delle  gestioni  speciali per i lavoratori
autonomi  non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri
di  cui  al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per
le  categorie  tenute  al  versamento di contributi volontari mensili
tale importo e' ragguagliato a mese.
  Ai  fini  dell'accertamento del diritto alle pensioni di vecchiaia,
di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli,
da  liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1982, a carico
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti, sono stabiliti
gli  stessi  requisiti  minimi  di contribuzione previsti dalle norme
vigenti per i braccianti agricoli non eccezionali uomini.
  Per   il  raggiungimento  dei  requisiti  minimi  di  contribuzione
previsti  per  il  diritto  alle  pensioni di cui al comma precedente
possono  essere  computati,  in  favore  dei lavoratori agricoli, per
ciascun  anno,  non  piu'  di  156  contributi  giornalieri versati o
accreditati.
  Con  effetto  dal  1  gennaio  1983,  qualora  nel  corso dell'anno
sussista  anche  contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra
agricola,  non  potra' valutarsi complessivamente per ciascun anno un
numero di settimane superiore a 52.
  I   contributi  versati  od  accreditati  relativamente  al  lavoro
agricolo  per periodi anteriori al 1 gennaio 1983 in numero inferiore
a  156  o  a 104 giornate per anno, sono rivalutati, rispettivamente,
per i coefficienti 1,50 e 2,23.
  Per  effetto  della  rivalutazione  di  cui al comma precedente non
possono  comunque essere computati piu' di 156 contributi giornalieri
per ciascun anno.
  I  lavoratori  agricoli,  che  non  raggiungono nell'anno il numero
minimo  di 156 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare
versamenti  volontari  nell'assicurazione  generale  obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli
obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.