Art. 8. Accreditamento dei contributi settimanali ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempreche' risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi cosi' determinati, ferma restando l'anzianita' assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, o che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata o accreditata figurativamente compresa nell'anno. Per l'anno di presentazione della domanda di pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attivita' lavorativa o che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo. Le disposizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e agli operai agricoli. A decorrere dal 1 gennaio 1983 il primo ed il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore e' pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative. In caso contrario sara' accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva a 24 ore lavorative". A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del primo comma del presente articolo. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese. Ai fini dell'accertamento del diritto alle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1982, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sono stabiliti gli stessi requisiti minimi di contribuzione previsti dalle norme vigenti per i braccianti agricoli non eccezionali uomini. Per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente possono essere computati, in favore dei lavoratori agricoli, per ciascun anno, non piu' di 156 contributi giornalieri versati o accreditati. Con effetto dal 1 gennaio 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52. I contributi versati od accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1983 in numero inferiore a 156 o a 104 giornate per anno, sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono comunque essere computati piu' di 156 contributi giornalieri per ciascun anno. I lavoratori agricoli, che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 156 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.