Art. 9. Prestazioni ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validita' prorogata Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' riconosciuto dal 1 gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1986 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate annue. Ai lavoratori di cui al comma precedente e' riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente almeno 51 giornate nel 1983, 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985, e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985, 151 nel 1986. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attivita' di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. I lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni di cui al primo comma per gli anni in cui non si verifichino le predette condizioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione d'invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle predette prestazioni in caso di svolgimento di attivita' di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero.