Art. 9.

     Prestazioni ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a
                         validita' prorogata

  Ai  lavoratori  agricoli  di  cui all'articolo 14, primo comma, del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' riconosciuto
dal  1  gennaio  1983  e  fino  al  31  dicembre 1986 il diritto alle
prestazioni  previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori
agricoli occupati con 51 giornate annue.
  Ai lavoratori di cui al comma precedente e' riconosciuto il diritto
alle  prestazioni  previdenziali  ed  assistenziali  previste per gli
iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7,
n.  5),  del  decreto-legge  3  febbraio  1970, n. 7, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  11  marzo  1970,  n.  83, con 101 e 151
giornate  annue,  a condizione che abbiano effettuato rispettivamente
almeno  51  giornate nel 1983, 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel
1985, e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel
1985,  151  nel  1986.  Restano  escluse dal computo di tali giornate
quelle   di   integrazione   per  attivita'  di  coltivatore  diretto
considerate  dall'articolo  8  della  legge  12 marzo 1968, n. 334. I
lavoratori  sono  riammessi  al godimento delle prestazioni di cui al
primo  comma  per  gli  anni  in  cui  non si verifichino le predette
condizioni.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  non riconosce il
diritto alle prestazioni per coloro che fruiscono di pensione diretta
a  carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico
delle  gestioni  dei  lavoratori  autonomi,  o  di forme sostitutive,
esonerative  o  esclusive  della  stessa  e,  se titolari di pensione
d'invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni per le donne e di 60
anni per gli uomini.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione
delle  predette  prestazioni  in  caso di svolgimento di attivita' di
lavoro   extra   agricolo   in  forma  prevalente  e  di  emigrazione
all'estero.