Art. 2.

  In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione
del  documento  stesso  con  indicazione  del corrispettivo in misura
inferiore  a  quella  reale  si  applica  la  pena pecuniaria da lire
duecentomila a lire novecentomila. La pena e' ridotta ad un quarto se
lo  scontrino,  pur  essendo  stato  emesso,  non  e'  consegnato  al
destinatario.
  Per  ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti
previsti  nell'articolo  1,  si  applica  la  pena pecuniaria da lire
ventimila a lire duecentomila.
  Per le violazioni previste nel primo e secondo comma, e' consentito
al  trasgressore  di  pagare  all'ufficio  della  imposta  sul valore
aggiunto  competente  una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad
un  terzo  del  massimo,  mediante versamento entro i quindici giorni
ovvero  dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di
notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue
l'obbligazione   relativa   alla   pena   pecuniaria  nascente  dalla
violazione.
  Qualora   siano  state  accertate  definitivamente,  a  seguito  di
constatazioni  avvenute  in  tempi  diversi,  tre distinte violazioni
dell'obbligo  di  emettere  lo  scontrino fiscale, commesse in giorni
diversi  nel  corso  di  un  quinquennio,  l'autorita' amministrativa
competente  dispone,  conformemente  alla proposta dell'ufficio della
imposta  sul  valore  aggiunto,  la  sospensione  per  un periodo non
inferiore  a  tre  giorni  e non superiore ad un mese della licenza o
della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta.
  Agli  effetti  del  precedente  comma  si  tiene  conto anche delle
violazioni  per  le  quali  e'  intervenuto il procedimento di cui al
terzo comma.
  All'accertamento  delle violazioni provvedono la Guardia di finanza
e  gli  uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni
sono  applicate  dall'ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto nella
cui  circoscrizione  si  trova  il domicilio fiscale del contribuente
tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.
  Chiunque  manomette  o  comunque  altera  gli apparecchi misuratori
previsti  nell'articolo  1  o  fa  uso  di essi allorche' siano stati
manomessi  o  alterati  o consente che altri ne faccia uso al fine di
eludere  le  disposizioni  della  presente  legge  e'  punito  con la
reclusione  dai  sei  mesi  a  tre anni. Con la stessa pena e' punito
chiunque,  allo  stesso  fine,  forma  in  tutto o in parte stampati,
documenti  o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1
o  li  altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche'
chiunque,  senza  avere  concorso  nella falsificazione, fa uso degli
stessi stampati, documenti o registri.
  Per  coloro  i  quali,  pur  essendo  obbligati, non installano nei
locali  in  cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli
apparecchi  misuratori  ivi  prescritti,  e'  disposta dall'autorita'
amministrativa    competente   la   sospensione   della   licenza   o
dell'autorizzazione all'esercizio della attivita' nei suddetti locali
per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni.
  La disposizione del precedente comma si applica anche se nei locali
ivi  indicati  sono  in  uso  apparecchi misuratori diversi da quelli
prescritti.