Art. 2. In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena e' ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non e' consegnato al destinatario. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti previsti nell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila. Per le violazioni previste nel primo e secondo comma, e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio della imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione. Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta. Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui al terzo comma. All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale. Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge e' punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni. Con la stessa pena e' punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, e' disposta dall'autorita' amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attivita' nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni. La disposizione del precedente comma si applica anche se nei locali ivi indicati sono in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti.