Art. 3.

  Ai  soggetti  obbligati  all'uso degli apparecchi misuratori di cui
all'articolo  1  e'  concesso un credito di imposta, da far valere ai
fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul  reddito  delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento
della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi
non eccedente lire due milioni.
  Se l'apparecchio misuratore e' acquistato dal soggetto obbligato in
locazione  finanziaria,  il  credito  d'imposta  di cui al precedente
comma  e  commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente
lire  due  milioni  ed  e'  liquidato  con  riferimento  ai canoni di
locazione  pagati  in  ciascun  periodo d'imposta, fino a concorrenza
dell'importo complessivo di lire due milioni.
  Il  credito  d'imposta  deve  essere indicato, a pena di decadenza,
nella  dichiarazione  dei  redditi  relativi al periodo d'imposta nel
quale  il  prezzo  di  acquisto  o  il canone di locazione sono stati
corrisposti   ed   e'   commisurato   all'ammontare   dei   pagamenti
effettivamente  eseguiti.  Alla dichiarazione devono essere allegati,
in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilita' del
credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del
prezzo  di  acquisto  o del canone di locazione. Dai documenti devono
risultare  le  generalita'  del  soggetto  che ha sostenuto il costo,
quelle  del destinatario del pagamento nonche' l'ammontare del prezzo
o  canone  pagato.  Nel  caso  di  locazione  finanziaria deve essere
allegato  alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica
del  contratto  di  locazione  che  deve contenere la indicazione del
prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di
vendita vigente alla data di stipula del contratto.
  L'ammortamento  del costo degli apparecchi misuratori, al netto del
credito  d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi
corrisposti  per  il pagamento differito del prezzo, e' effettuato in
ragione  del  25  per  cento  a  partire dal periodo d'imposta in cui
ciascun apparecchio misuratore e' stato acquistato, ai sensi e con le
modalita'  di  cui  all'articolo  68 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al
netto   del   credito   d'imposta,  non  superi  lire  un  milione  e
cinquecentomila  ne  e'  ammessa  la  deduzione integrale nel periodo
d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.