Art. 4. Per i contribuenti di cui all'articolo 1 che hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano: a partire dal 1 luglio 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni; dal 1 marzo 1984 se il volume di affari ha superato i cento milioni; dal 1 marzo 1985 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni; dal 1 marzo 1986 se il volume di affari ha superato i trenta milioni; dal 1 marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i trenta milioni. Per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 luglio 1983. 1 soggetti di cui all'articolo 1 che abbiano intrapreso l'esercizio di impresa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 sono tenuti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, secondo le scadenze indicate nel primo comma, in relazione all'ammontare del volume di affari risultante dalle dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 gennaio 1983 PERTINI FANFANI - FORTE - DARIDA - GORIA - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA