Art. 4. 
 
  Per i contribuenti di cui all'articolo 1 che  hanno  presentato  la
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno
1981 le disposizioni della presente legge si applicano: 
    a partire dal 1 luglio 1983 se il volume di affari ha superato  i
duecento milioni; 
    dal 1 marzo 1984 se il volume  di  affari  ha  superato  i  cento
milioni; 
    dal 1 marzo 1985 se il volume di affari ha  superato  i  sessanta
milioni; 
    dal 1 marzo 1986 se il volume di  affari  ha  superato  i  trenta
milioni; 
    dal 1 marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i  trenta
milioni. 
  Per i contribuenti che hanno omesso di presentare la  dichiarazione
dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativamente  all'anno  1981  le
disposizioni della presente legge si applicano dal 1 luglio 1983. 
  1 soggetti di cui all'articolo 1 che abbiano intrapreso l'esercizio
di impresa nel periodo compreso  tra  il  1  gennaio  1982  e  il  31
dicembre 1986 sono tenuti all'applicazione delle  disposizioni  della
presente legge, secondo le scadenze  indicate  nel  primo  comma,  in
relazione  all'ammontare  del  volume  di  affari  risultante   dalle
dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 gennaio 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                    FANFANI - FORTE - 
                                                       DARIDA - GORIA 
                                                            - BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA