Art. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale anche degli organi periferici del medesimo Ministero, esercita i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese siderurgiche. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' richiedere alle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle dogane, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale tecnico occorrente, fino ad un massimo di dieci unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative al detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza. Per l'espletamento dei controlli presso le imprese il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che e' tenuto ad eseguire i necessari accertamenti con i poteri e le modalita' stabiliti dalle leggi vigenti per i propri compiti di istituto, nonche' della consulenza di periti merceologici di settore iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le imprese siderurgiche sono obbligate a mettere a disposizione degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa trimestralmente la commissione delle Comunita' europee circa i controlli svolti, le irregolarita' riscontrate e le sanzioni applicate.