Art. 2.

  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,
tramite  la direzione generale della produzione industriale, la quale
si  avvale  anche  degli  organi  periferici  del medesimo Ministero,
esercita   i   controlli   atti   ad  assicurare  il  rispetto  delle
disposizioni   del   presente   decreto   da   parte   delle  imprese
siderurgiche.
  Per  lo  svolgimento  della funzione di cui al comma precedente, il
Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo'
richiedere alle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento   autonomo,  con  esclusione  dell'amministrazione  delle
dogane,  nonche'  agli enti pubblici, anche economici, il comando del
personale  tecnico  occorrente,  fino  ad un massimo di dieci unita',
facendone   indicazione   nominativa.  Le  spese  relative  al  detto
personale  restano  a carico dell'amministrazione statale o dell'ente
di provenienza.
  Per  l'espletamento  dei  controlli  presso le imprese il Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato puo' avvalersi del
Corpo della guardia di finanza, che e' tenuto ad eseguire i necessari
accertamenti  con  i  poteri  e  le  modalita'  stabiliti dalle leggi
vigenti per i propri compiti di istituto, nonche' della consulenza di
periti  merceologici  di  settore iscritti negli albi delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  Le  imprese  siderurgiche  sono  obbligate a mettere a disposizione
degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
informa  trimestralmente la commissione delle Comunita' europee circa
i  controlli  svolti,  le  irregolarita'  riscontrate  e  le sanzioni
applicate.