Art. 3.

  Le  imprese  siderurgiche  che violino le disposizioni del presente
decreto,  salva  l'applicazione  di  altre sanzioni e salva la revoca
della  concessione  del  contributo  eventualmente  ottenuta ai sensi
dell'articolo  20  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono soggette
alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000
a  L. 100.000, per l'acciaio grezzo, da L. 75.000 a L. 150.000, per i
semilavorati  o i prodotti laminati, da L. 50.000 a L. 100.000, per i
tubi senza saldatura, e da L. 25.000 a L. 50.000, per i tubi saldati,
per ogni tonnellata di capacita' produttiva installata o incrementata
o di maggior produzione di tubi senza la prescritta autorizzazione, e
alla  sanzione del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50
milioni per l'omessa richiesta dell'autorizzazione.
  Le  sanzioni  amministrative sono irrogate con decreto del Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  sentita  una
commissione   nominata   dallo  stesso  Ministro  e  composta  da  un
Sottosegretario   del   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale
e da cinque esperti.
  Le   imprese   interessate  possono  far  pervenire  alla  predetta
commissione  memorie  difensive  entro  venti  giorni  dalla  data di
ricevimento dell'invito del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato a presentare le dette memorie.
  Le  somme  derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative
sono devolute allo Stato.
  Le spese conseguenti all'applicazione del presente decreto relative
agli  accertamenti  -  comprese quelle per indennita' di missione, di
rimborso  delle  spese  di  trasporto  nonche'  quelle peritali nella
misura  prevista  dalle  tariffe  professionali  - e al funzionamento
della  commissione  di  cui  al precedente secondo comma sono poste a
carico del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale
di  cui  all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, fino ad
un ammontare massimo di lire 200 milioni.