Art. 3. Le imprese siderurgiche che violino le disposizioni del presente decreto, salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo eventualmente ottenuta ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000, per l'acciaio grezzo, da L. 75.000 a L. 150.000, per i semilavorati o i prodotti laminati, da L. 50.000 a L. 100.000, per i tubi senza saldatura, e da L. 25.000 a L. 50.000, per i tubi saldati, per ogni tonnellata di capacita' produttiva installata o incrementata o di maggior produzione di tubi senza la prescritta autorizzazione, e alla sanzione del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni per l'omessa richiesta dell'autorizzazione. Le sanzioni amministrative sono irrogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una commissione nominata dallo stesso Ministro e composta da un Sottosegretario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale e da cinque esperti. Le imprese interessate possono far pervenire alla predetta commissione memorie difensive entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'invito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare le dette memorie. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute allo Stato. Le spese conseguenti all'applicazione del presente decreto relative agli accertamenti - comprese quelle per indennita' di missione, di rimborso delle spese di trasporto nonche' quelle peritali nella misura prevista dalle tariffe professionali - e al funzionamento della commissione di cui al precedente secondo comma sono poste a carico del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, fino ad un ammontare massimo di lire 200 milioni.