Art. 4. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1983. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. I contributi sono corrisposti, per ogni tonnellata di produzione annua ridotta, fino a L. 100.000, per la produzione di tubi senza saldatura, e fino a L. 50.000, per la produzione di tubi saldati. Ai fini della determinazione dei contributi la misura della riduzione della produzione viene determinata con riferimento alla produzione media del quinquennio 1977-81. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo accordato alle imprese siderurgiche per la soppressione di impianti obsoleti sul piano tecnologico o marginali sul piano economico e' assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.