Art. 4.

  Il  termine  di  cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1983.
  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  20 della legge 17 febbraio
1982,  n.  46,  sono  estese  anche  alle  imprese che, attraverso la
soppressione  di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza
saldatura,  di  tubi  saldati  condotte e di tubi saldati per acqua e
gas. I contributi sono corrisposti, per ogni tonnellata di produzione
annua  ridotta,  fino  a  L. 100.000, per la produzione di tubi senza
saldatura,  e fino a L. 50.000, per la produzione di tubi saldati. Ai
fini  della  determinazione  dei contributi la misura della riduzione
della  produzione  viene  determinata con riferimento alla produzione
media  del  quinquennio  1977-81.  Le  domande per la concessione dei
contributi debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  Il   contributo   accordato   alle   imprese  siderurgiche  per  la
soppressione  di  impianti obsoleti sul piano tecnologico o marginali
sul  piano  economico  e'  assoggettato al regime tributario previsto
dall'articolo  55,  ultimo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, ed e' compreso nel rapporto
proporzionale  di  cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto nel
periodo  di  imposta  in  cui concorre alla formazione del reddito di
impresa.