Art. 2. Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari: 1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme e' comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1983; 2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1) e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che dalle entrate una tantum utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982; 3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).