Art. 20. (1) La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. (2) Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze. (3) Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto. (4) Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione e' soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore. (5) La sovrimposta non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi. (6) Dal reddito di ciascuna unita' immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, e' ammessa una deduzione pari a lire centosettantamila. In caso di contitolarita' del diritto reale, la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione e' rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni rispettivamente fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni. (7) La sovrimposta non si applica al reddito dei fabbricati costituenti beni strumentali di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per i fabbricati posseduti da imprese, non costituenti beni strumentali per l'esercizio della loro attivita', la sovrimposta si applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con le modalita' di cui al titolo II dello stesso decreto n. 597 del 1973. (8) Sono esenti dalla sovrimposta: i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni; i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-bis dello stesso decreto n. 601 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni; i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (9) L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta. (10) Per i fabbricati il cui reddito e' soggetto alla imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta al 55 per cento. Per i fabbricati per uso di abitazione il contribuente puo' optare, se piu' favorevole, per la deduzione prevista dal precedente sesto comma. (11) Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' ridotta dal 15 al 10 per cento relativamente ai redditi dei fabbricati, soggetti alla sovrimposta comunale, per i quali la detta imposta si applica separatamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di impesta non coincide con l'anno solare, la riduzione di aliquota si applica per i redditi dei fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati alla sovrimposta comunale.