Art. 21. (1) I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 1983. Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982. (2) Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984. (3) I versamenti devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto e' ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Il versamento diretto puo' altresi' essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste per le distinte di versamento.