Art. 21.

  (1)  I  soggetti  indicati  nel  terzo  comma dell'articolo 19 sono
tenuti  ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto
della  sovrimposta  dovuta per detto anno, un versamento provvisorio,
arrotondato  a 1.000 lire per difetto se la frazione non e' superiore
a  500  lire  o  per  eccesso se e' superiore, commisurato al reddito
prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre 1983.
Per   il   computo   dell'acconto,   ai  fini  dell'applicazione  dei
coefficienti   di   rivalutazione   catastale,   si  ha  riguardo  ai
coefficienti vigenti per l'anno 1982.
  (2)  Il  versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo
comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.
  (3)  I  versamenti  devono  essere  effettuati  mediante versamento
diretto  alla  tesoreria  del comune, in cui si trovano i fabbricati,
che  ne  rilascia  quietanza. Il versamento diretto e' ricevuto dalla
tesoreria  comunale  in  base  a  distinta di versamento, conforme al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La distinta
di  versamento  deve  indicare  le  generalita'  del contribuente, il
numero  di  codice  fiscale,  il domicilio fiscale, l'ammontare della
sovrimposta,  i  dati  di identificazione dei fabbricati, l'ammontare
dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per
i  soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita'
del  contribuente,  la  distinta  deve indicare la denominazione o la
ragione   sociale.   Il   versamento  diretto  puo'  altresi'  essere
effettuato  sul  conto  corrente  postale  del  comune,  su  stampati
conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze,
di  concerto  con  i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai
versamenti  debbono contenere le indicazioni previste per le distinte
di versamento.