Art. 31. 
 
  (1) Per il  definitivo  equilibrio  delle  gestioni  delle  aziende
locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante: 
    a)  l'integrazione  della  eventuale  differenza  tra  la   quota
regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale  trasporti
per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni  effettuate  allo  stesso
titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni  fanno
fronte con il maggior gettito dei tributi propri; 
    b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti  con  il  concorso
degli enti locali interessati. 
  (2) Le tariffe minime di cui al  punto  b)  dell'articolo  6  della
legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il  biglietto
di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a  lire
400 nelle citta' con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre
citta'; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti
con  validita'  oraria  sull'intera  rete  urbana.  I  prezzi   degli
abbonamenti devono  essere,  nel  loro  complesso,  proporzionalmente
adeguati a tale tariffa minima. 
  (3) Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la
cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso
di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi  a  mezzi  di  linea
indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di  lavoro  e  a
giorni feriali, con validita' limitata alle fasce orarie connesse con
le esigenze degli orari di lavoro. 
  (4) Le regioni, con il concorso degli  enti  locali  interessati  e
sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,  determinano  le  tariffe  degli
abbonamenti speciali per lavoratori e le modalita' del loro rilascio. 
  (5) Dal 1 luglio 1983, le concessioni di viaggio gratuite o ridotte
rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di  utenti,
ad eccezione di quelle per lavoratori, possono essere applicate dalle
aziende che gestiscono il servizio soltanto se  l'ente  locale  o  la
regione che ha deliberato tale concessione, provvede a  rimborsare  a
dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.