Art. 31. (1) Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante: a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri; b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati. (2) Le tariffe minime di cui al punto b) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle citta' con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre citta'; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validita' oraria sull'intera rete urbana. I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima. (3) Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validita' limitata alle fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro. (4) Le regioni, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinano le tariffe degli abbonamenti speciali per lavoratori e le modalita' del loro rilascio. (5) Dal 1 luglio 1983, le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori, possono essere applicate dalle aziende che gestiscono il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione, provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.