Art. 4. (1) Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi: a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 150 miliardi; b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 99.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi; c) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi; d) fondo perequativo per le province, con una dotazione di lire 40 miliardi. (2) La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente pro capite originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e' inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente articolo 5. (3) Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e, nella spesa, per servizi di carattere produttivo, per assistenza sanitaria, per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento dei beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso. (4) La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano piu' lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche' degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. (5) Essa e' comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1983. (6) Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, gli enti locali, entro sessanta giorni da essa, effettuano, a pena di decadenza dal diritto al contributo perequativo, le conseguenti variazioni di bilancio.