Art. 4.

  (1) Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:
    a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a
20.000 abitanti, con una dotazione di lire 150 miliardi;
    b)  fondo  perequativo  per  i comuni con popolazione da 20.000 a
99.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;
    c)  fondo  perequativo  per i comuni con popolazione da 100.000 a
499.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;
    d)  fondo  perequativo per le province, con una dotazione di lire
40 miliardi.
  (2)  La  ripartizione  viene effettuata in favore degli enti la cui
spesa  corrente  pro  capite originariamente prevista nel bilancio di
previsione  per  l'esercizio  1981 e' inferiore alla media nazionale,
calcolata ai sensi del seguente articolo 5.
  (3)   Gli  enti  locali  sono  tenuti  a  comunicare  al  Ministero
dell'interno,   entro   il   termine   perentorio  di  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente
decreto,  l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote
per  servizi  consortili  e,  nella  spesa,  per servizi di carattere
produttivo,   per   assistenza  sanitaria,  per  poste  correttive  e
compensative  dell'entrata  e per ammortamento dei beni patrimoniali,
classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta
del bilancio stesso.
  (4)  La  ripartizione  viene  fatta  ad  iniziare dagli enti che si
trovano piu' lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione
delle  somme  attribuite  a  titolo  perequativo nel 1981 e nel 1982,
rispettivamente  ai  sensi  dell'articolo  25  del  decreto-legge  28
febbraio  1981,  n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23
aprile 1981, n. 153, nonche' degli articoli 12 e 15 del decreto-legge
22  dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 1982, n. 51.
  (5)  Essa  e'  comunicata  agli  enti  locali  a cura del Ministero
dell'interno entro il 30 settembre 1983.
  (6)  Ad  avvenuta  comunicazione  degli importi spettanti, gli enti
locali,  entro  sessanta  giorni  da  essa,  effettuano,  a  pena  di
decadenza  dal  diritto  al  contributo  perequativo,  le conseguenti
variazioni di bilancio.