Art. 8. (1) Le regioni entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1982, maggiorati del 13 per cento. (3) Le entrate di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, con il quale e' stata dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, relative al periodo dal 9 aprile 1980 al 31 dicembre 1982, versate nel 1983 al bilancio dello Stato, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per essere attribuite, al netto dei pagamenti disposti nelle regioni a statuto speciale dall'ufficio stralcio, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministero del tesoro ai comuni in proporzione delle somme corrisposte per l'assistenza in favore della gente di mare. (4) A tal fine i comuni dovranno notificare al Ministero del tesoro entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal segretario comunale, attestante l'onere effettivamente sostenuto fino al 31 dicembre 1982.