Art. 8.

  (1)  Le  regioni entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comunicare a
ciascun  comune  ed  a  ciascuna provincia l'importo spettante per le
spese  attinenti  alle  funzioni  gia'  esercitate  dalle  regioni ed
attribuite  ai  comuni  ed  alle  province dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  (2)  In  mancanza  della comunicazione, i comuni e le province sono
autorizzati  a  prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in
assegnazione per il 1982, maggiorati del 13 per cento.
  (3)  Le  entrate  di  cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6  febbraio 1980, con il quale e' stata dichiarata
l'estinzione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare,
relative  al  periodo  dal 9 aprile 1980 al 31 dicembre 1982, versate
nel  1983 al bilancio dello Stato, sono iscritte in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa per essere attribuite, al netto
dei  pagamenti disposti nelle regioni a statuto speciale dall'ufficio
stralcio,  di  cui  all'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministero del tesoro ai comuni
in  proporzione  delle  somme  corrisposte per l'assistenza in favore
della gente di mare.
  (4) A tal fine i comuni dovranno notificare al Ministero del tesoro
entro  il  termine  di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, a pena di decadenza,
apposita  dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal
segretario comunale, attestante l'onere effettivamente sostenuto fino
al 31 dicembre 1982.