Art. 9. (1) L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' cosi' suddiviso: a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzogiorno, e' destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite desunta dal bilancio di previsione 1981 e' inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire. I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorita' per le opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento e' a carico dello Stato. Tale quota e' ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. I comuni che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalita' di cui al comma precedente. Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi; b) il 70 per cento, per meta' tra gli enti locali dei territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e per meta' tra gli enti locali degli altri territori, secondo la ripartizione su base regionale effettuata dal CIPE con deliberazione del 14 gennaio 1983; c) il 10 per cento e' destinato al finanziamento di opere pubbliche di particolare rilevanza o di interesse sovracomunale eseguite, secondo le rispettive competenze, dai comuni, dalle province e dai loro consorzi. (2) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19. (3) Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potra' esserlo negli anni successivi. (4) Per gli esercizi 1984 e 1985 gli importi dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti e' determinato in 5.500 miliardi annui, che verranno ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma. (5) Per l'individuazione dei comuni destinatari dei finanziamenti della lettera a) si fara' riferimento ai criteri che verranno adottati per i medesimi esercizi 1984 e 1985 per la ripartizione dei fondi perequativi. (6) Per i fondi di cui alla lettera b), qualora il CIPE non provveda ad una diversa ripartizione entro il 31 ottobre 1983 e 1984, provvedera' il Ministro del tesoro sentita la commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti. (7) Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti previsti, per carenza di mezzi propri, si provvede con apporti da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, da determinarsi con la legge di bilancio. (8) Il personale tecnico di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, puo' essere utilizzato oltre che per le finalita' previste dallo articolo stesso anche per esigenze proprie della Cassa depositi e prestiti. (9) Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 100 miliardi di lire annui, attingendo al fondo di cui alla lettera c) del primo comma. (10) L'autorizzazione di cui al comma precedente e' estesa, per un pari importo, alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (11) Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, numero 3.