Art. 9.

  (1)   L'importo  di  lire  5.000  miliardi,  relativo  a  mutui  da
concedersi  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti per l'esercizio 1983,
previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51,
e' cosi' suddiviso:
    a)  il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzogiorno, e'
destinato  ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la
cui spesa corrente pro capite desunta dal bilancio di previsione 1981
e'  inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del
Mezzogiorno  e,  per  gli  altri comuni, al 100 per cento della media
stessa,  calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5,
assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.
    I  finanziamenti  devono  essere utilizzati esclusivamente per la
costruzione  o  il  miglioramento di opere di urbanizzazione primaria
con   priorita'   per   le   opere   fognanti,   di   depurazione   o
acquedottistiche.  L'onere  di  ammortamento e' a carico dello Stato.
Tale   quota   e'  ripartita  tra  i  comuni  proporzionalmente  alla
popolazione  residente  al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT.
    I  comuni  che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno inoltrato
alla  Cassa  depositi  e  prestiti le domande di mutuo a valere sulle
somme  loro  attribuite  per  gli  esercizi  1981  e  1982,  potranno
destinare  detti  importi  esclusivamente  per le finalita' di cui al
comma precedente.
    Gli  importi  non  concessi  nell'esercizio  cui  si  riferiscono
potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;
    b)  il  70 per cento, per meta' tra gli enti locali dei territori
del   Mezzogiorno,   individuati  dall'articolo  1  del  testo  unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218 e per meta' tra gli enti locali degli altri territori, secondo
la   ripartizione   su   base   regionale  effettuata  dal  CIPE  con
deliberazione del 14 gennaio 1983;
    c)  il  10  per  cento  e'  destinato  al  finanziamento di opere
pubbliche  di  particolare  rilevanza  o  di  interesse sovracomunale
eseguite,   secondo  le  rispettive  competenze,  dai  comuni,  dalle
province e dai loro consorzi.
  (2)  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 19 della legge 30 marzo
1981,  n.  119,  restano confermate per l'anno 1983, fino al completo
utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del
citato articolo 19.
  (3)  Per  le  finalita'  e  con le modalita' di cui all'articolo 19
della  legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre
mutui  con  la  Cassa  depositi  e prestiti nell'anno 1983 fino ad un
complessivo  importo  massimo  di  lire  700  miliardi.  La quota del
predetto  importo  non utilizzata nell'anno 1983 potra' esserlo negli
anni successivi.
  (4)  Per  gli  esercizi  1984  e  1985  gli  importi  dei  mutui da
concedersi  dalla  Cassa  depositi e prestiti e' determinato in 5.500
miliardi  annui,  che  verranno  ripartiti nella medesima percentuale
indicata al primo comma.
  (5)  Per  l'individuazione dei comuni destinatari dei finanziamenti
della  lettera  a)  si  fara'  riferimento  ai  criteri  che verranno
adottati  per i medesimi esercizi 1984 e 1985 per la ripartizione dei
fondi perequativi.
  (6)  Per  i  fondi  di  cui  alla  lettera  b), qualora il CIPE non
provveda ad una diversa ripartizione entro il 31 ottobre 1983 e 1984,
provvedera'   il  Ministro  del  tesoro  sentita  la  commissione  di
vigilanza della Cassa depositi e prestiti.
  (7)  Qualora  la  Cassa  depositi  e  prestiti  non sia in grado di
effettuare  i finanziamenti previsti, per carenza di mezzi propri, si
provvede  con  apporti  da  inscrivere  nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, da determinarsi con la legge di bilancio.
  (8)   Il   personale   tecnico   di  cui  all'articolo  15-ter  del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  22  dicembre  1980, n. 874, puo' essere
utilizzato  oltre che per le finalita' previste dallo articolo stesso
anche per esigenze proprie della Cassa depositi e prestiti.
  (9) Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle
ferrovie  metropolitane  per  gli esercizi 1983, 1984 e 1985 la Cassa
depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a concedere mutui ai comuni di
Milano,  Torino,  Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di
100  miliardi  di lire annui, attingendo al fondo di cui alla lettera
c) del primo comma.
  (10)  L'autorizzazione di cui al comma precedente e' estesa, per un
pari  importo,  alla  Direzione generale degli istituti di previdenza
del Ministero del tesoro.
  (11) Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che
matureranno   per   gli   anni  successivi  sulle  somme  rimaste  da
somministrare  sui  mutui  concessi  ai comuni ed alle province dalla
Cassa  depositi  e  prestiti vengono versati all'entrata del bilancio
dello   Stato   in   deroga  a  quanto  previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo   20  del  decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, numero 3.