ART. 16.

  Il  tribunale  per  i minorenni, esaurita la procedura prevista nei
precedenti   articoli   e   qualora  ritenga  che  non  sussistano  i
presupposti  per  la pronuncia dello stato di adottabilita', dichiara
che non vi e' luogo a provvedere.
  Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.
  Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.