ART. 21.

  Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse
del  minore,  in  quanto  siano  venute  meno  le  condizioni  di cui
all'articolo  8,  successivamente  alla  pronuncia del decreto di cui
all'articolo 15.
  La  revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o
su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
  Il  tribunale  provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
  Nel  caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilita' non puo' essere revocato.