ART. 52.

  Quando   i  fatti  previsti  nell'articolo  precedente  sono  stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o
i  discendenti  o  gli  ascendenti  di  lui,  la  revoca  puo' essere
pronunciata  su  domanda  dell'adottato  o  su  istanza  del pubblico
ministero.
  Il  tribunale,  assunte  informazioni  ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato  che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche
di eta' inferiore, pronuncia sentenza.
  Inoltre  il  tribunale,  sentiti il pubblico ministero ed il minore
che  abbia  compiuto  gli  anni dodici e, se opportuno, anche di eta'
inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di
consiglio   circa   la   cura   della  persona  del  minore,  la  sua
rappresentanza   e  l'amministrazione  dei  beni,  anche  se  ritiene
conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.
  Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
  Nei  casi  in  cui  siano  adottati i provvedimenti di cui al terzo
comma  il  tribunale  li  segnala  al  giudice tutelare al fine della
nomina di un tutore.